Catasto Incendi
Questa Amministrazione comunale:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 19/08/2011 istituiva il Catasto dei Soprassuoli percorsi dal fuoco
- con deliberazione giuntale n. 6 del 18/03/2015, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad aggiornare il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco durante gli anni 2012-2015.
Successivamente con deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 10/01/2018 ha provveduto ad aggiornare il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco - anno 2016/2017, sui quali graveranno i divieti e prescrizioni di cui all'art. 10, comma 2, della legge 21/11/2000, n. 353 (Allegato A) approvando nel contempo la planimetria con individuate le aree boscate percorse dal fuoco.
In calce alla presente si possono scaricare tutti gli allegati.
Riferimenti Normativi
La Legge 21 Novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, ha come finalità la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo, quale bene insostituibile per la qualità della vita, e impone agli enti competenti compiti di previsione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
L’art. 10, comma 2, della succitata norma impone l’obbligo per i comuni di censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi da incendio nell’ultimo quinquennio al fine di applicare su di essi i seguenti divieti e prescrizioni, previsti dall’art. 10 comma 1,della stessa legge 353/2000:
- le zone boscate ed i pascoli di cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente allo incendio per almeno quindici anni. E’ comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessaria alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto;
- è inoltre vietata per dieci anni, sui presenti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base di strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione;
- sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dello ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici;
- sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
Allegati
Scheda incendio Loc. Confine
Note: Nota 257
Planimetria Bosco
Note: Divieto fino al 11/03/2027
Incendio Pascolo
Note: Divieto fino al 11/03/2022
Planimetria Bosco
Note: Divieto fino al 12/04/2025
Planimetria incendio Confine