Liste di attesa

Informazioni non pertinenti rispetto alle caratteistiche organizzative o funzionali dell'Amministrazione: si applica solo agli enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario.

 

Trasparenza del servizio sanitario nazionale: 

6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Ultima modifica: Gio, 29/03/2018 - 14:02