Rendicontazione delle erogazioni liberali a sostegno dell'emergenza Covid-19

IL COMUNE DI IRMA NON HA AVVIATO NESSUNA RACCOLTA FONDI O RICEVUTO DONAZIONI LIBERALI DI SOMME FINALIZZATE A FAR FRONTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. 

Riferimenti Normativi

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)

  Art. 99 
 
(Erogazioni  liberali  a   sostegno   del   contrasto   all'emergenza
                     epidemiologica da COVID-19) 
 
  1. In relazione  alle  molteplici  manifestazioni  di  solidarieta'
pervenute, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato  ad
aprire uno o piu' conti correnti bancari dedicati  in  via  esclusiva
alla  raccolta  ed  utilizzo  delle  donazioni  liberali   di   somme
finalizzate a  far  fronte  all'emergenza  epidemiologica  del  virus
COVID-19. 
  2. Ai conti correnti  di  cui  al  comma  1  ed  alle  risorse  ivi
esistenti si  applica  l'articolo  27,  commi  7  e  8,  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  ((2-bis. Il Dipartimento della  protezione  civile  puo'  destinare
somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei
conti correnti bancari di cui all'articolo 99, del decreto  legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, al fine di provvedere al  pagamento  delle  spese
connesse alle acquisizioni di farmaci, delle  apparecchiature  e  dei
dispositivi medici e di protezione individuale, previste dal comma 1,
dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, da parte
del Commissario straordinario per  l'attuazione  e  il  coordinamento
delle   misure   occorrenti   per   il   contenimento   e   contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in relazione  allo  stato  di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in  data  31  gennaio
2020.)) 
  3. Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal  Consiglio
dei ministri in data 31 gennaio 2020 e,  in  ogni  caso  sino  al  31
luglio 2020, l'acquisizione di forniture e  servizi  da  parte  delle
aziende, agenzie ((regioni e province autonome e loro enti,  societa'
e fondazioni,)) e degli enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  da
utilizzare nelle  attivita'  di  contrasto  dell'emergenza  COVID-19,
qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di  persone
fisiche o giuridiche private, ai sensi dell'articolo 793  del  codice
civile,  avviene   mediante   affidamento   diretto,   senza   previa
consultazione di due o piu'  operatori  economici,  per  importi  non
superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50 , a condizione che l'affidamento  sia  conforme
al motivo delle liberalita'. 
  4. I maggiori introiti derivanti dalle erogazioni liberali  di  cui
al presente articolo integrano e non assorbono i budget stabiliti con
decreto di assegnazione regionale. 
  5. Per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna
pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita  rendicontazione
separata, per la quale e'  ((anche))  autorizzata  l'apertura  di  un
conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la
completa  tracciabilita'.  Al  termine  dello  stato   di   emergenza
nazionale da COVID-19, tale separata  rendicontazione  dovra'  essere
pubblicata da  ciascuna  pubblica  amministrazione  beneficiaria  sul
proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo  sito  internet,
al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego  delle
suddette liberalita'. 

Ultima modifica: Mer, 25/05/2022 - 14:34