Rendicontazione delle erogazioni liberali a sostegno dell'emergenza Covid-19
IL COMUNE DI IRMA NON HA AVVIATO NESSUNA RACCOLTA FONDI O RICEVUTO DONAZIONI LIBERALI DI SOMME FINALIZZATE A FAR FRONTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.
Riferimenti Normativi
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)
Art. 99
(Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza
epidemiologica da COVID-19)
1. In relazione alle molteplici manifestazioni di solidarieta'
pervenute, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad
aprire uno o piu' conti correnti bancari dedicati in via esclusiva
alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme
finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus
COVID-19.
2. Ai conti correnti di cui al comma 1 ed alle risorse ivi
esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
((2-bis. Il Dipartimento della protezione civile puo' destinare
somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei
conti correnti bancari di cui all'articolo 99, del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, al fine di provvedere al pagamento delle spese
connesse alle acquisizioni di farmaci, delle apparecchiature e dei
dispositivi medici e di protezione individuale, previste dal comma 1,
dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, da parte
del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento
delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in relazione allo stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020.))
3. Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio
dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31
luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle
aziende, agenzie ((regioni e province autonome e loro enti, societa'
e fondazioni,)) e degli enti del Servizio sanitario nazionale da
utilizzare nelle attivita' di contrasto dell'emergenza COVID-19,
qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone
fisiche o giuridiche private, ai sensi dell'articolo 793 del codice
civile, avviene mediante affidamento diretto, senza previa
consultazione di due o piu' operatori economici, per importi non
superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 , a condizione che l'affidamento sia conforme
al motivo delle liberalita'.
4. I maggiori introiti derivanti dalle erogazioni liberali di cui
al presente articolo integrano e non assorbono i budget stabiliti con
decreto di assegnazione regionale.
5. Per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna
pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione
separata, per la quale e' ((anche)) autorizzata l'apertura di un
conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la
completa tracciabilita'. Al termine dello stato di emergenza
nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovra' essere
pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul
proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet,
al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle
suddette liberalita'.